keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 11 Dialogo fra i portatori di interessi
- 1 Articolo 21 Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- controversie 6
- stati 5
- membri 5
- organismi 5
- procedura 4
- possano 4
- risoluzione 4
- esecutori 4
- interpreti 4
- artisti 4
- autori 4
- alternativa 4
- rappresentativi 3
- diritti 3
- titolari 3
- interessi 2
- portatori 2
- dialogo 2
- richiesta 2
- collettiva 2
- concessione 2
- licenze 2
- misure 2
- capo 2
- specifica 2
- gestione 2
- procedure 2
- trasparenza 2
- relative 2
- avviare 2
- dispongono 2
- meccanismo 2
- adeguamento 2
- contrattuale 2
- oggetto 2
- base 2
- volontaria 2
- provvedono 2
- obbligo 2
- fine 1
- promuovere 1
- pertinenza 1
- applicabilità 1
- presente 1
- meccanismi 1
- garantire 1
- salvaguardia 1
- singoli 1
- efficaci 1
- agevolare 1
Articolo 21
Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).
Articolo 11
Dialogo fra i portatori di interessi
Gli Stati membri consultano i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in ogni settore prima di stabilire i requisiti specifici di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e incoraggiano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, a livello di singoli settori, al fine di promuovere la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo siano efficaci.
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
Articolo 21
Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).
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